NOTIZIE CGIL Napoli
Ufficio
Immigrati
Il testo
del decreto flussi 2010/2011
La
procedura telematica
CHI PUO
PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda di assunzione di un lavoratore
extracomunitario residente all’estero può essere
presentata da:
una persona fisica: un cittadino italiano, un
cittadino comunitario o da un cittadino extracomunitario (anche se il
Ministero non ha ancora precisato se per questi ultimi sarà
necessario dimostrare il possesso del permesso di soggiorno CE di lungo
periodo come avvenne per il decreto flussi 2008 o per la sanatoria
2009).
Oppure da una persona giuridica cioè da una impresa
CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO?
Possono essere presentate un massimo di
98.080 domande così
ripartite:
52.080 in favore di lavoratori
extracomunitari da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico)
provenienti da:
4.500 cittadini
albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri
Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’Unione
Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione
30.000
domande per l’assunzione di lavoratori nell’ambito
del lavoro
domestico ed assistenza e cura alla persona per
lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell’elenco
precedente.
16.000 istanze di conversione o ingressi particolari
COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
Le istanze potranno essere
presentate da singoli soggetti (per un massimo di 5 assunzioni) o
avvalendosi dell’assistenza delle associazioni di categoria.Le domande dovranno essere
presentate utilizzando la procedura
telematica attraverso il sito www.nullaostalavoro.interno.it
Leggi la
scheda sulla procedura telematica
QUANDO POSSONO ESSERE INVIATE LE
DOMANDE?
Le domande, appositamente precompilate sul portale del Ministero dell’Interno potranno essere inviate in tre distinti momenti:
Lunedì
31 gennaio 2011, ore 8.00 per i 52.080
lavoratori di tutti settori cittadini di uno degli stati contenuti
nell’elenco (Albania, Algeria, Bangladesh,
Egitto,Filippine, Ghana,
Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka,
Tunisia, India, Perù,
Niger, Gambia)
Mercoledì
2 febbraio 2011, ore 8.00 per i 30.000
lavoratori dei restanti paesi impiegati nel solo settore del lavoro
domestico.
Giovedì 3 febbraio
2011, ore 8.00 per tutte le altre richieste:
3.000 permessi di
soggiorno per studio in pds per lavoro subordina
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in pds per lavoro subordinato
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato pds per lavoro subordinato
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione
500 discendenti di terzo
grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
I
REQUISITI PER L’ASSUNZIONE L’alloggio Il datore di lavoro
dovrà specificare la sistemazione alloggiativa del lavoratore e non sarà
necessario che indichi o richieda
l’idoneità dell’alloggio.
Sarà poi
chiesto di precisare, se l’alloggio è fornito dal
datore di lavoro, se questo avviene a titolo gratuito o a pagamento, ed
eventualmente mediante decurtazione della busta paga entro la misura
massima di un terzo.
Il reddito
Lavoro
domestico, colf e badanti
La domanda deve contenere l’auto-certificazione delle seguenti informazioni:
Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto
dell’imposta, di importo
almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione
annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi
contributi
Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche
dalla somma dei redditi dei familiari conviventi
Se la domanda riguarda l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occorre indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell’assistenza.
In caso di
condizione di non autosufficienza per patologie o handicap
certificabile, NON sarà previsto il possesso di un reddito
minimo da parte del datore di lavoro.
Imprese In
ogni caso, e quindi a prescindere dal reddito o
dal fatturato del datore di lavoro, per il lavoratore
dovrà essere indicata una retribuzione non inferiore a
quella prevista, in
relazione alle mansioni svolte, dal Contratto Collettivo
Nazionale di categoria. L’orario di lavoro non dovrà essere
inferiore a 20 ore settimanali .
I
DOCUMENTI UTILI
Diversamente, invece, per le imprese non è richiesto un
reddito minimo ma
sarà necessario dimostrare la capacità reddituale
dell’impresa indicando il fatturato
dell’ultimo esercizio di imposta. Nel
caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, quindi non
avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non
vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà
possibile indicare il fatturato raggiunto fino al momento
dell’inoltro
della pratica, ferma restando la valutazione discrezionale che poi
l’ufficio competente potrà fare, una volta
completata la prima fase dell’istruttoria e
dell’archiviazione informatica della pratica, richiedendo
anche documentazione integrativa (bilancio preventivo).
Saranno in ogni
caso necessari
ed utili:
CHI NON PUO’ ESSERE
ASSUNTO?
Matricola Inps impresa
Dati del legale
rappresentante
Documento di identità
del datore di lavoro (passaporto o altro titolo equipollente se
cittadino extracomunitario)
Titolo di soggiorno nel caso di
datore di lavoro extracomunitario)
Certificazione di iscrizione
anagrafica (d.lgs 30/2007) (nel caso di datore di
lavoro comunitario)
Carta identità della
persona da assistere non autosufficiente
Codice fiscale
Indirizzo dove si svolge il
rapporto di lavoro
indirizzo della sistemazione alloggiativa del lavoratore
Cud o ultima dichiarazione dei
redditi o bilancio d’impresa
Marca da
bollo da 14, 62 euro
Il Testo Unico
sull’immigrazione, all’articolo 4, stabilisce che
non possono fare ingresso nel territorio dello stato gli stranieri considerati
una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva ed anche se avvenuta a seguito di patteggiamento, per reati
previsti dall’articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite, così come gli stranieri
condannati con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla
tutela del diritto di autore.
Se
il lavoratore per cui
è richiesta l’assunzione è
irregolarmente presente sul territorio italiano: Dopo il rilascio del nulla osta
- L’ingresso in Italia
DOPO
Le quote disponibili
sono abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di
lavoro. Le domande vengono esaminate in base
all’ordine di arrivo; per questa ragione è
necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi
minuti dell’orario e della data indicati nel decreto legge.
Le domande sono
esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso
un’istruttoria che coinvolge
Lo Sportello Unico
può avvalersi della facoltà di richiedere al
datore di lavoro della documentazione
integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni
contenute nella domanda.
Al temine dell’istruttoria (40
giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo
Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il
nulla osta per l’assunzione, ed avvisa
Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro
che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto
nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla
osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore
che si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi
di lavoro.
Attenzione: il nulla osta
all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre
rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.
Anche se non è previsto dalla legge, accade frequentemente
che il lavoratore per cui si chiede l’assunzione sia
già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In
questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria
da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il
lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza
straniera a ritirare il visto di ingresso
per lavoro. Non è possibile procedere
all’assunzione, né tanto meno richiedere il
permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare
rientro nel proprio paese e munirsi di visto di
ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può
compromettere l’iter di
“regolarizzazione”, occorre pertanto
evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio
nazionale.
Nel caso in cui, dopo il rilascio
del nulla osta e l’ingresso del lavoratore, il datore di
lavoro sia impossibilitato o non più interessato
all’assunzione si veda la scheda pratica: Sopravvenuta
indisponibilità del datore di lavoro ad assumere LE CONVERSIONI
3.000
permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e
formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
(solo per chi è al secondo
soggior no in Italia per
lavoro stagionale)
1.000
permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati
da altro stato membro
Potrà
inoltre essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo di:
500 pds CE di lungo
periodo rilasciati da altro stato membro
Sono esclusi
dalla verifica della sussistenza della quota i titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio che abbiano
compiuto la maggiore età in Italia o abbiano
concluso gli studi in Italia. Per loro è possibile
presentare istanza di
conversione in qualsiasi momento dell’anno.